Statuto

Art. 1 – Costituzione

È costituita una fondazione denominata “Fondazione Guido Venosta”, con sede in Milano, via Plinio 1. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Lombardia.

 

Art. 2 – Delegazioni ed uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti dal Consiglio di Amministrazione sia in Italia che all’Estero e pubblicizzati nei modi di legge onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonchè di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

 

Art. 3 – Scopi

La Fondazione intende, onorando la memoria di Guido Venosta e mutuandone le esperienze, promuovere e contribuire ad elevare l’educazione del pubblico verso più alti ideali culturali di solidarietà prendendo spunto dall’ambito della salute, ancorandone l’azione ad una concreta cultura dell’informazione e tendendo all’elaborazione di un progetto di educazione capace di promuovere più corrette forme di conduzione di vita quali

strumenti di prevenzione, così come per la lotta contro il cancro. Conscia del ruolo delle strutture e degli organismi non profit operanti nel Terzo Settore, la Fondazione vuole porsi quale centro innovativo, propulsivo e di approfondimento per l’affermazione di più efficaci pratiche di non profit management nonchè per l’analisi delle problematiche legislative ed organizzative che ne discendono, anche legate al rapporto intercorrente tra legislazione, etica, scienza ed economia.

La Fondazione sarà altresì caratterizzata da una spiccata interazione con organismi ed istituzioni europee onde promuovere e diffondere a livello internazionale le intuizioni di Guido Venosta, maturate in ambito lombardo e nazionale.

 

Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

  • a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  • b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  • c) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte nonchè di studi, ricerche e consulenze; contribuire a migliorare meccanismi di trasferimento scientifico e tecnologico;
  • d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  • e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo;
  • f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il Pubblico;
  • g) erogare premi e borse di studio;
  • h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;
  • i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere;
  • l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

 

Art. 5 – Vigilanza

La Regione Lombardia vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile.

 

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

  • dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai CoFondatori o dai Partecipanti;
  • dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  • dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  • dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
  • dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

 

Art. 7 – Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all’art. 6;
  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  • da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
  • da contributi dei Fondatori Promotori, dei Co-Fondatori, dei Partecipanti;
  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

 

Art. 8 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono essere trasmessi all’Assemblea Generale, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei Conti. Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Comitato Esecutivo muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività. E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonchè di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

Art. 9 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

  • Fondatori Promotori;
  • Co-Fondatori;
  • Partecipanti.

 

Art.10 – Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori, vita natural durante e salvo recesso, Carla Fossati Bellani Venosta, Fabrizio du Chene, Stefano Alberti de Mazzeri, Gabriele Fuga, Alberto Falck, Renato Dulbecco, Umberto Veronesi, Giorgio Rumi, Ugo Amaldi, Francesco Garbagnati e Diana Bracco de Silva. E’ Fondatore Onorario la Pirelli S.p.A.

La carica di Fondatore Promotore non può essere trasmessa a terzi né con atto inter vivos né a causa di morte.

 

Art. 11 – Co-Fondatori

Possono divenire Co-Fondatori, nominati tali dall’Assemblea Generale, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti italiani ed esteri che contribuiscano al Fondo di Dotazione od al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura minima determinata dall’Assemblea Generale.

La carica di Co-Fondatore non può essere trasmessa a terzi né con atto inter vivos né a causa di morte.

 

Art. 12 – Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonchè gli enti italiani ed esteri che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

 

Art. 13 – Partecipazione di soggetti esteri

Possono essere nominati Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, nonchè gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all’Estero.

 

Art. 14 – Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti alla Fondazione possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonchè partecipare alle iniziative dell’Ente.

 

Art. 15 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza l’esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

  • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione e con i principi di solidarietà posti a base della Fondazione;
  • comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
  • condanna definitiva per reati con pena edittale minima prevista almeno pari ad anni due.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

  • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  • apertura di procedure di liquidazione;
  • fallimento o altre procedure concorsuali.

I Membri possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando l’adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori ed i Co-Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, salve le fattispecie pro tempore previste da normativa inderogabile di legge.

 

Art. 16 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • l’Assemblea Generale;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • l’Advisory Board;
  • il Revisore dei Conti.

 

Art. 17 – Assemblea Generale

L’assemblea generale è costituita dai Fondatori Promotori e dai Co-Fondatori ed è l’organo collegiale che provvede a:

  • a) ammettere i Co-Fondatori;
  • b) determinare la forma e la misura minima del contributo al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione necessario per assumere la carica di Co-Fondatore;
  • c) esprimere il parere sulla cooptazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • d) nominare i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art.19 del presente Statuto;
  • e) esprimere il parere in merito alla devoluzione del patrimonio per il caso di scioglimento come previsto dagli artt.20 e 25 del presente Statuto;
  • f) per il caso di assenza dell’Advisory Board, nominare il Revisore dei Conti.

L’Assemblea Generale è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. L’avviso di convocazione deve essere inviato con modalità tali da garantire la prova del ricevimento, quali a titolo esemplificativo, raccomandata a/r o messaggio di posta elettronica ai recapiti precedentemente comunicati alla Fondazione dagli aventi diritto, almeno otto giorni – riducibili a tre in caso di urgenza – prima della riunione indicando luogo, ora ed ordine del giorno.

L’intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di video/audio collegamento tali da garantire la stabilità della connessione e la possibilità al Presidente dell’Assemblea e/o al soggetto verbalizzante di accertare l’identità degli intervenuti e la continua partecipazione alla discussione di tutti gli intervenuti.

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

L’Assemblea delibera ed emette pareri con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve:

  • a) le diverse maggioranze, unanimità o votazioni favorevoli di tutti i Fondatori Promotori in carica, previste nel presente Statuto;
  • b) le diverse maggioranze o unanimità previste da norme inderogabili di legge;
  • c) le ipotesi di decisioni, nomine, pareri e deliberazioni all’unanimità, dei membri Fondatori Promotori, già disciplinate nell’atto costitutivo della Fondazione, e relativo Statuto allegato, a rogito del Notaio Bellezza Enrico di Milano rep.n.25565/4141 del 27 giugno 2000, debitamente registrato, per le quali sarà necessaria la votazione favorevole di tutti i Fondatori Promotori in carica.

Delle riunioni dell’Assemblea Generale viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell’apposito Libro e firmato dal Presidente.

Per il caso in cui non siano più presenti né Fondatori Promotori né Co-Fondatori le competenze dell’Assemblea Generale saranno esercitate dal Consiglio di Amministrazione, salve le diverse previsioni inderogabili di legge.

 

Art. 18 – Comitati e commissioni

Eventuali comitati, commissioni ovvero direttori di settore od attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero di membri, potranno essere nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 20.

 

Art 19 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo. I Consiglieri restano in carica fino a dimissioni o revoca con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio. Nel caso in cui venisse a mancare per qualsiasi causa alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i rimanenti, sentito il parere dell’Assemblea Generale, provvederanno, con deliberazione adottata all’unanimità, alla cooptazione di altro od altri membri.

Nel caso in cui venissero a mancare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea Generale, con votazione favorevole di tutti i Membri Fondatori Promotori in carica, provvederà, alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 20 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio:

  1. delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria. Tali conto, bilancio e relazione, dopo la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, verranno inviati all’organo pubblico preposto al controllo;
  2. delibera sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonchè sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto e della competenza riservata all’Assemblea Generale dagli artt.11 e 17 del presente Statuto, in merito all’ammissione dei Co-Fondatori;
  3. delibera la costituzione di comitati e commissioni, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero e nomina eventualmente un Segretario Scientifico per coadiuvare l’attività;
  4. elegge il Presidente Onorario della Fondazione ed il Presidente Onorario del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 22;
  5. determina la modalità e la misura minima del contributo previsto dall’art. 12 del presente Statuto;
  6. ammette i Partecipanti componenti dell’Advisory Board;
  7. delibera, con la maggioranza di quattro quinti dei membri le modifiche allo Statuto;
  8. può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
  9. nel caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, delibera, previo parere dell’Assemblea Generale da assumersi con votazione favorevole di tutti i Membri Fondatori Promotori in carica, in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto previsto dall’art.25 del presente statuto e salva diversa inderogabile disposizione di legge;
  10. svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

 

Art. 21 – Convocazione e quorum

La convocazione del Consiglio avviene, a cura del Presidente, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei, ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte l’anno, per l’esame e l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la metà dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per i casi in cui il presente Statuto prevede, sia per la validità di costituzione dell’adunanza sia per le delibere, una maggioranza qualificata. Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.

 

Art. 22 – Presidente

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di diritto, vita sua durante, al Fondatore Promotore Signora Carla Fossati Bellani Venosta, la quale potrà in ogni momento rinunciarvi.

In tal caso il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri, ai sensi dell’articolo 20, e resta in carica fino a dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i propri membri un Vice Presidente che rimarrà in carica sino a revoca o dimissioni.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente della Fondazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi è esercitata dal Vice Presidente.

Nel caso di esercizio della rappresentanza legale, nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’attestazione del Vice Presidente dell’assenza o dell’impedimento del Presidente esonera i terzi, nei limiti inderogabili di legge, dall’accertamento e responsabilità in proposito.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli inoltre sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

 

Art. 23 – Advisory Board

L’Advisory Board è un organo eventuale costituito dai Partecipanti alla Fondazione e si riunisce almeno una volta l’anno.

All’Advisory Board spetta il compito di designare il Revisore dei Conti della Fondazione.

L’Advisory Board può formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L’Advisory Board è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli intervenuti.

L’Advisory può riunirsi in forma plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonchè osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima ovvero ancora dalla stessa invitati a parteciparvi.

 

Art. 24 – Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dall’Advisory Board, o in caso di sua assenza dall’Assemblea Generale, scelto tra persone iscritte nell’elenco dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa e bancarie.

Il Revisore resta in carica quattro anni e può essere riconfermato. Egli può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 25 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, e salva diversa inderogabile disposizione di legge.

 

Art. 26 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: LUCA MILANI, notaio – sigillo

 

Leggi qui il documento ufficiale

Aggiornato: 21 luglio 2021

_

Il 15 aprile 2020 Giuseppe Caprotti è divenuto presidente e tesoriere della Fondazione e ora ne porta avanti la mission secondo gli ideali del nonno Guido Venosta.

Il 6 maggio 2022 Tommaso e Margherita Caprotti, figli di Giuseppe, sono diventati soci co-fondatori, nell’ottica di dare una continuità futura alla Fondazione Guido Venosta.


Chiudi