Statuto

Art. 1 – Costituzione

È costituita una fondazione denominata “Fondazione Guido Venosta Ente del Terzo Settore”, in breve “Fondazione Guido Venosta ETS” (di seguito anche la “Fondazione”). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede legale in Albiate. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statuaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito del territorio nazionale Italiano.

Art. 2 – Delegazioni ed uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti dal Consiglio di Amministrazione sia in Italia che all’Estero e pubblicizzati nei modi di legge onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 – Scopi

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.lgs. 117/2017.

La Fondazione, onorando la memoria di Guido Venosta e mutuandone le esperienze, svolge le seguenti attività di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), p), u), w), del D.lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale.

A titolo meramente esemplificativo, nell’ambito delle attività di interesse generale sopra indicate, la Fondazione opera in quattro aree di intervento principali:

a) Salute e Ricerca Scientifica

In questo ambito la Fondazione sostiene progetti di ricerca e prevenzione per promuovere il benessere delle persone. L’ambito di intervento può comprendere:

• programmi di ricerca scientifica e clinica applicata, in particolare su patologie di rilevante impatto sociale;

• progetti di prevenzione, informazione e sensibilizzazione rivolti alla popolazione generale e a categorie vulnerabili;

• iniziative di supporto psicologico e riabilitativo, inclusi interventi per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione;

• percorsi di formazione per professionisti sanitari ed educatori.

b) Sociale e Solidarietà

In questo ambito la Fondazione promuove iniziative dedicate a persone e comunità in situazione di fragilità, rafforzando autonomia e inclusione sociale. L’ambito di intervento può comprendere:

• progetti di supporto e accompagnamento per persone in condizioni di povertà, disagio o vulnerabilità socioeconomica;

• interventi volti all’autonomia e all’inserimento socio-lavorativo di soggetti fragili;

• iniziative di coesione comunitaria, con particolare attenzione a bambini, adolescenti e giovani adulti;

• percorsi educativi e socioeducativi integrati, in collaborazione con scuole, famiglie e servizi territoriali.

c) Cultura

La Fondazione sostiene la cultura come leva di sviluppo personale e collettivo.

L’ambito di intervento può comprendere:

• iniziative artistico-culturali che favoriscono la partecipazione e la fruizione, in particolare delle fasce meno abbienti;

• progetti di promozione del patrimonio storico, letterario e artistico del territorio;

• laboratori creativi, percorsi espositivi e didattici rivolti a diverse fasce d’età;

• collaborazioni con istituzioni culturali, teatri, musei e realtà dell’associazionismo culturale.

d) Ambiente

La Fondazione promuove progetti orientati alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità. L’ambito di intervento può comprendere:

• iniziative di educazione ambientale e sensibilizzazione della cittadinanza;

• progetti di tutela della biodiversità, contrasto all’inquinamento e alla crisi climatica;

• interventi legati all’alimentazione sostenibile, alla riduzione degli sprechi e alla filiera agroalimentare;

• azioni volte a promuovere stili di vita più sostenibili e rispettosi dell’ecosistema.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Art. 4 – Attività strumentali

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte nonchè di studi, ricerche e consulenze; contribuire a migliorare meccanismi di trasferimento scientifico e tecnologico;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5 – Volontari

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di Lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

  • dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Co- Fondatori o dai Partecipanti;
  • dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
  • dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  • dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
  • dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7 – Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all’art. 6;
  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  • da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
  • da contributi dei Fondatori Promotori, dei Co-Fondatori, dei Partecipanti che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  • dai ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all’art. 6 del D.lgs. 117/2017;
  • dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 117/2017;
  • da ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.lgs. 117/2017.

Art. 8 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, salva la possibilità di un maggior termine non superiore a 180 giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Fondazione, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente. Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono essere trasmessi all’Assemblea Generale, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione dell’Organo di Controllo. Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Il bilancio consuntivo è redatto ai sensi dell’art. 13 e depositato ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 117/2017.

Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale. Al superamento delle soglie di cui all’art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Comitato Esecutivo muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Art. 9 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

  • Fondatori Promotori;
  • Co-Fondatori;
  • Partecipanti.

Art.10 – Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori a vita e salvo recesso, Carla Fossati Bellani Venosta, Fabrizio du Chene, Stefano Alberti de Mazzeri, Gabriele Fuga, Alberto Falck, Renato Dulbecco, Umberto Veronesi, Giorgio Rumi, Ugo Amaldi, Francesco Garbagnati e Diana Bracco de Silva.

È Fondatore Onorario la Pirelli S.p.A.

La carica di Fondatore Promotore non può essere trasmessa a terzi né con atto inter vivos né a causa di morte.

Art. 11 – Co-Fondatori

Possono divenire Co-Fondatori, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti italiani ed esteri che contribuiscano al Fondo di Dotazione od al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La carica di Co-Fondatore non può essere trasmessa a terzi né con atto inter vivos né a causa di morte.

Art. 12 – Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti”, con delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti italiani ed esteri che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferior a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

Art. 13 – Partecipazione di soggetti esteri

Possono essere nominati Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all’Estero.

Art. 14 – Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti alla Fondazione possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art. 15 –  Esclusione dei Partecipanti e recesso dei Membri

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza l’esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

  • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto e deliberati dagli organi della Fondazione;
  • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le alter componenti della Fondazione e con i principi di solidarietà posti a base della Fondazione;
  • comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
  • condanna definitiva per reati con pena edittale minima prevista almeno pari ad anni due.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

  • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  • apertura di procedure di liquidazione;
  • fallimento o altre procedure concorsuali.

I Membri possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando l’adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 16 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • l’Assemblea Generale;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente e il Vice Presidente se nominato;
  • l’Organo di Controllo.

Agli amministratori, ai componenti dell’Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all’attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 17 – Assemblea Generale

L’assemblea generale è costituita dai Fondatori Promotori e dai Co-Fondatori ed è l’organo collegiale che esprime pareri e proposte non vincolanti sulle attività della Fondazione o su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni dell’’assemblea generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 21 del presente statuto. L’assemblea generale cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 18 – Comitati e commissioni

Eventuali comitati, commissioni ovvero direttori di settore od attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero di membri, potranno essere nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 20.

Art 19 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dal Presidente. La carica di Presidente spetta a vita al Dott. Giuseppe Caprotti. I Consiglieri restano in carica fino a dimissioni o revoca con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio.

Nel caso in cui venisse a mancare per qualsiasi causa alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i rimanenti, provvederanno, con deliberazione adottata all’unanimità, alla cooptazione di altro od altri membri.

Nel caso in cui venissero a mancare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, provvederà alla loro nomina il Presidente della Fondazione.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 20 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

1) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo e, se obbligatorio per legge o comunque ritenuto opportuno, quello sociale e redige la relazione annuale sull’attività;

2) delibera sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto e del D.lgs. 117/2017;

3) delibera la costituzione di comitati e commissioni, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero e nomina eventualmente un Segretario Scientifico per coadiuvare l’attività;

4) elegge il Presidente della Fondazione al momento del decesso o rinuncia dell’attuale Presidente a vita;

5) determina la modalità e la misura minima del contributo previsto dall’art. 12 del presente Statuto;

6) delibera, con la maggioranza di quattro quinti dei membri le modifiche allo Statuto e le operazioni di trasformazione, fusione e scissione della Fondazione, ferma restando la necessità di voto  favorevole del Presidente;

7) può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

8) nel caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25 del presente statuto e salva diversa inderogabile disposizione di legge;

9) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 6 del D.lgs. 117/2017

10) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

11) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 21 – Convocazione e quorum

La convocazione del Consiglio avviene, a cura del Presidente, con avviso contenente il giorno, l’ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire la prova dell’avvenuta ricezione, ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno una volta l’anno, per l’esame e l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la metà dei Consiglieri.

L’avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell’Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per i casi in cui il presente Statuto prevede, sia per la validità di costituzione dell’adunanza sia per le delibere, una maggioranza qualificata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l’identità di coloro che partecipano e votano e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Art. 22 – Presidente

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di diritto a vita al Dott. Giuseppe Caprotti, il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.

In tal caso, così come qualora la Presidente venisse a mancare per qualsiasi causa, il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri, ai sensi dell’articolo 20, e resta in carica fino a dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i propri membri un Vice Presidente che rimarrà in carica sino a revoca o dimissioni.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente della Fondazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi è esercitata dal Vice Presidente se nominato.

Nel caso di esercizio della rappresentanza legale, nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’attestazione del Vice Presidente dell’assenza o dell’impedimento del Presidente esonera i terzi, nei limiti inderogabili di legge, dall’accertamento e responsabilità in proposito.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli inoltre sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 23 – Comitato Scientifico

Il Presidente può nominare il Comitato Scientifico, determinando il numero di componenti che devono essere scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell’ambito delle finalità e attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l’attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, inoltre:

  • esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
  • esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione ogni volta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dell’articolo 21 del presente statuto in quanto compatibili. Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.lgs. 117/2017.

Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 24 – Organo di Controllo e Revisore dei Conti

L’organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. L’organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dell’organo competente in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri.

I membri dell’Organo di Controllo restano in carica per quattro esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita dall’Advisory Board, o in caso di sua Assenza dall’Assemblea Generale, all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L’Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Art. 25 Scioglimento

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positive dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione

Art. 26 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.lgs. 117/2017, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Giuseppe Maria Giorgio Caprotti

Monica De Paoli

Leggi qui il documento ufficiale

Aggiornato: 24 settembre 2026

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Il 15 aprile 2020 Giuseppe Caprotti è divenuto presidente e tesoriere della Fondazione e ora ne porta avanti la mission secondo gli ideali del nonno Guido Venosta.

Il 6 maggio 2022 Tommaso e Margherita Caprotti, figli di Giuseppe, sono diventati soci co-fondatori, nell’ottica di dare una continuità futura alla Fondazione Guido Venosta.


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