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Artigianalità dei prodotti alimentari : finalmente chiarezza e sanzioni

Fino a ieri, nel mondo del cibo, la parola “artigianale” era una delle più usate e delle meno controllate. Bastava metterla in etichetta, su un sito web, in una brochure o in una campagna social per evocare subito qualità, manualità, autenticità, tradizione, cura. Dal 7 aprile 2026, però, qualcosa è cambiato davvero. Con la Legge 11 marzo 2026, n. 34, il legislatore ha smesso di trattare “artigianale” come un semplice aggettivo di marketing e ha iniziato a trattarlo come un richiamo con un preciso peso giuridico.

L’articolo 16 è molto chiaro. Nessuna impresa può usare, nella ditta, nell’insegna, nel marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi, riferimenti all’artigianato o all’artigianalità se non è iscritta all’albo delle imprese artigiane e se non produce o realizza direttamente i prodotti o i servizi che pubblicizza come artigianali. La sanzione è tutt’altro che simbolica: 1% del fatturato, con un minimo di 25.000 euro per ogni violazione


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Flash pubblicato il 24/05/2026



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